Persona giuridica e persone fisiche

Persona giuridica: Organizzazione stabile e unitaria di persone e di beni riconosciuta dallo stato come soggetto di diritto in quanto ha un determinato scopo lecito. Oltre alla esistenza materiale di una simile organizzazione (elemento materiale della persona giuridica.), perché una persona giuridica esista occorre il formale riconoscimento da parte dello stato, che può essere dato specificamente a ciascuna persona giuridica singolarmente considerata, o invece può essere concesso genericamente a tutte quelle organizzazioni che abbiano determinati requisiti legali. Le persona giuridica si dividono, rispetto alla loro natura, in Associazioni e Fondazioni. Le prime sono un insieme di persone costituito al fine di raggiungere uno scopo con mezzi propri; le seconde sono costituite da un complesso di beni che viene amministrato per il conseguimento degli scopi stabiliti nell'atto di costituzione. In base allo scopo che perseguono si dividono in: a) pubbliche e private: le prime possono esercitare un diritto di imperio o hanno una finalità di natura pubblica (i comuni, le province, la C.R.I.); le seconde non hanno potestà di imperio, né scopo di pubblica utilità, ma solo un interesse collettivo privato da raggiungere; b) religiose o civili, a seconda che perseguano uno scopo di natura religiosa o di culto (parrocchie, cause pie, ecc.) o puramente civile (ospedali, opere filantropiche, ecc). Le persone giuridiche sono dotate di capacità giuridica e d'agire, come le persone fisiche, ma in misura limitata, in relazione alla loro natura. Le persona giuridica possono estinguersi: per raggiungimento dello scopo, per morte di tutti i membri o perimento del patrimonio costituito in fondazione (estinzione naturale); per revoca del riconoscimento, fusione o trasformazione dell'ente.

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