In diritto si chiama interesse quel particolare frutto civile che è costituito dal frutto dei capitali. Gli interessi consistono in una somma dovuta dal debitore. Tale debito può avere tre origini e caratteri diversi. Può trattarsi innanzi tutto dei cosiddetti interessi corrispettivi, quelli dovuti come controprestazione per l'uso di un capitale contrattualmente consentito da una parte ad un'altra. Così per esempio gli interessi dovuti dal mutuatario al mutuante sul capitale concesso a mutuo.
Si parla invece di interessi moratori a proposito delle somme dovute dal debitore che adempia con ritardo (mora), a titolo di risarcimento. Si chiamano infine interessi compensativi quelli ad esempio dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni causati da atti illeciti, decorrenti dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. Gli interessi legali sono quelli determinati nella misura di legge. Possono essere determinati interessi in misura diversa da quella legale (interessi convenzionali), ma in tal caso la pattuizione deve essere effettuata per iscritto, ed in ogni caso gli interessi convenzionali non possono essere pattuiti in misura usuraria .
L'esistenza di un interesse ad agire è una condizione richiesta dalla legge per poter iniziare una causa civile. Nella locuzione interessi legittimo tipica del diritto amministrativo, significa, in contrapposizione al "diritto soggettivo", l'interesse privato protetto dal diritto non direttamente, ma indirettamente in quanto coincidente con un interessi della Pubblica Amministrazione. Lucia www.forumborsa.eu
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