L'obbligo di redigere il bilancio consolidato è previsto per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, nonché per le mutue assicuratrici e per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. Tali soggetti, controllando una o più imprese, costituiscono un gruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato della capogruppo.
Alcuni soggetti, o per limiti dimensionali o perché imprese controllate a loro volta da un soggetto che già redige il bilancio consolidato, sono esonerati dall'obbligo di presentazione. L'insieme dei bilanci della controllante e delle controllate rappresenta il punto di partenza del processo di formulazione del bilancio consolidato, processo che si articola in più fasi il cui obiettivo è la rappresentazione veritiera e corretta della realtà economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nella sua interezza, nel rispetto dei principi contabili e dei principi statuiti dall'IASC (International Accounting Standards Committee).
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