Le azioni di risparmio sono emesse al portatore e trasformabili in nominative solo su richiesta dell'azionista. Prive del diritto di voto, se non nelle assemblee speciali previste dalla L. n. 216/1974, rappresentano uno strumento finanziario che mette l'investitore parzialmente al riparo dal rischio, pur privandolo della completa assunzione della qualifica di socio secondo i canoni dell'azionariato ordinario.
La riduzione del rischio connessa con la scelta delle azioni di risparmio consiste nei privilegi relativi alla ripartizione degli utili. Nella distribuzione del dividendo hanno diritto di prelazione sugli utili d'esercizio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, cumulabile nei due esercizi successivi, e hanno comunque diritto a un dividendo superiore del 2% sul valore nominale rispetto a quello delle azione . ordinarie. Un secondo insieme di privilegi è riconducibile alle garanzie patrimoniali che l'azione di risparmio implica: si fa riferimento alla prelazione nel rimborso dell'intero capitale per l'intero valore nominale e alla riduzione del capitale sociale per perdite. Allo scioglimento della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale devono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni. Tra le caratteristiche di questi strumenti finanziari vi è anche la loro ammissione di diritto alla quotazione nelle borse valori in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.
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